Obbligo di pubblicazione del Codice disciplinare
Atti generali Articolo 12, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme d'attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività.